I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:

  • a)un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;
  • b)due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;
  • c)tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato. ((Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e' riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto)). In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato e' superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:
  • a)in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
  • b)se l'importo non speso e' inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.

Testo vigente dal 29 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2023 al 29 maggio 2026. 66 parole aggiunte.

c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato. aggiunto: Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e' riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art24octies · fonte del testo

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