I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

  • a)se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata e' di minima entita' e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
  • b)se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
  • c)se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda e' superiore al 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' integralmente restituito. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione e' riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:
  • a)se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;
  • b)se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
  • c)se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
  • d)se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:
  • a)presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
  • b)mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
  • c)presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art24sexies · fonte del testo

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