Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sono iscritti nel ruolo previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, restano autorizzati allo svolgimento delle attivita' di negoziazione per conto terzi e alle altre attivita' consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento anche di carattere sanzionatorio concernenti le attivita' degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, comma 1, lettera c), e comma 2, 27, comma 1 e 29, comma 1. Si applicano altresi' gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonche' il Titolo III.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art61 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.