Art. 60 — SIM, società fiduciarie e banche già autorizzate
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)). Le societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).
Testo vigente dal 1 luglio 1998
