Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.lgs. 414/1996
  • art. 1legge 549/1995

usata come parametro

citata

  • art. 3d.lgs. 414/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega

conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), promosso con

ordinanza emessa l'8 novembre 2000 dal Tribunale di Siena nel

procedimento civile vertente tra Patrizio Cannucci ed altro e la

TRA.IN. S.p.a. ed altri, iscritta al n. 228 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Patrizio Cannucci ed altro e

dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Pasquale Nappi per Patrizio Cannucci ed altro,

Fabio Fonzo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che - in un giudizio promosso da alcuni dipendenti di

un'azienda pubblica di trasporto nei confronti di quest'ultima,

nonché dell'INPS e del Ministero del lavoro, per ottenere il

rimborso della maggiorazione contributiva trattenuta negli anni 1996,

1997 e 1998 nonostante la soppressione del Fondo speciale per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - il Tribunale di

Siena, con ordinanza dell'8 novembre 2000, ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega

conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il

contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto nella misura

complessiva del 36,46 per cento della retribuzione imponibile - sia

posto (negli anni dal 1996 al 1998) a carico dei lavoratori in

servizio alla data del 31 dicembre 1995 nella più gravosa misura

dell'11,219 per cento, anziché in quella dell'8,89 per cento come

per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per

tutti gli altri lavoratori;

che - secondo il tribunale rimettente - la misura di tale

contribuzione dopo la soppressione del Fondo speciale per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il

trasferimento delle posizioni previdenziali esistenti

nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS avrebbe dovuto

essere la stessa di quella gravante su tutti gli altri lavoratori;

che il giudice rimettente denuncia quindi la violazione del

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in ragione del deteriore

trattamento riservato (negli anni dal 1996 al 1998) agli

autoferrotramvieri già iscritti al Fondo fino al 31 dicembre 1995

rispetto sia ai dipendenti assunti successivamente, e quindi mai

iscritti al Fondo medesimo, sia a tutti gli altri lavoratori iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria;

che i lavoratori ricorrenti si sono costituiti ed hanno

aderito alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione;

che si è costituito anche l'INPS, concludendo per

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di

inammissibilità, sollevata dalla difesa dell'INPS (che ha richiamato

la giurisprudenza di legittimità secondo cui solo il datore di

lavoro è legittimato a chiedere il rimborso dell'eccedenza di

contributi trattenuti sulla retribuzione dei dipendenti), in quanto

nel giudizio a quo i lavoratori ricorrenti hanno agito anche nei

confronti dell'azienda datrice di lavoro per il pagamento della

retribuzione indebitamente trattenuta in eccesso;

che questa corte (sentenza n. 469 del 1991) ha già rilevato,

in riferimento alla speciale disciplina del Fondo pensioni per il

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che si tratta di

un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto da quello

dell'assicurazione generale obbligatoria e che tale sistema assicura

agli iscritti un trattamento pensionistico complessivamente più

favorevole, onde, con particolare riguardo alla retribuzione

pensionabile, è stata anche ritenuta (ordinanza n. 44 del 1985) la

non comparabilità della disciplina del Fondo con quella prevista da

altri ordinamenti previdenziali;

che la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione

negli anni 1996, 1997 e 1998 non riguarda tutti i dipendenti

dell'azienda datrice di lavoro, ma solo quelli (già iscritti al

Fondo speciale alla data della sua soppressione) che, pur transitati

nel regime ordinario dell'assicurazione generale, continuano a

beneficiare (seppure pro-rata) del più favorevole trattamento

previdenziale assicurato dal Fondo speciale (art. 3 del d.lgs.

29 giugno 1996, n. 414, cit.);

che questa residuale applicabilità della previgente

regolamentazione del Fondo, quale beneficio ad esaurimento per i soli

dipendenti già iscritti al Fondo stesso alla data del 31 dicembre

1995, si risolve in un elemento differenziale sufficiente a

giustificare una disciplina particolare, peraltro a carattere

transitorio;

che rientra nella discrezionalità del legislatore adottare

le misure idonee per assicurare la copertura del maggior onere per la

gestione ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria derivante

dalla necessità di assicurare ai lavoratori già iscritti al Fondo

speciale un trattamento pensionistico più favorevole;

che pertanto il maggior onere costituito dalla più elevata

aliquota contributiva per un periodo limitato nel tempo è

giustificato dal mantenimento di questo regime più favorevole per i

dipendenti già iscritti al Fondo speciale;

che quindi non sussiste la denunciata disparità di

trattamento né nei confronti dei dipendenti assunti dopo la

soppressione del Fondo suddetto, i quali non beneficiano delle

prestazioni erogate dal medesimo, né rispetto a tutti gli altri

lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita

dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in

materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale

addetto ai pubblici servizi di trasporto) sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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