Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 523 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I punti 3 e 4 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti: "3. Verificazione CE. 3.1 La verificazione CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo rappresentane stabilito nella Comunita' garantisce e dichiara che gli strumenti sottoposti alle prescrizioni del punto 3.3. sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto. 3.2 Il fabbricate adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca l'eventuale conformita' degli strumenti al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e ai requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE su ogni strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformita'. 3.3 L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto, con controllo e prova di ogni strumento, come specificato al punto 3.5. 3.4 Per gli strumenti non sottoposti ad approvazione CE del tipo, la documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere resa accessibile, se richiesta, all'organismo notificato. 3.5 Verificazione per controllo e prova di ciascuno strumento. 3.5.1 Ciascuno strumento e' esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 4 o prove equivalenti al fine di verificarne l'eventuale conformita' al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e ai requisiti applicabili ai sensi del presente decreto. 3.5.2 L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento di cui e' stata accertata la conformita' ai requisiti e fornisce un attestato, su carta semplice, di conformita' relativo alle prove effettuate. 3.5.3 Il fabbricante o il suo rappresentante, deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformita' dell'organismo notificato. 4. Verificazione CE all'unita'. 4.1 La verificazione CE all'unita' e' la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo rappresentate stabilito nella Comunita' garantisce e dichiara che lo strumento, progettato in generate per un'applicazione specifica e dotato dell'attestato di cui al punto 4.2, e' conforme ai requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE sullo strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformita' 4.2 L'organismo notificato esamina lo strumento ed effettua le prove definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 4 o prove equivalenti per verificarne la conformita' ai requisiti applicabili. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sullo strumento di cui e' stata accertata la conformita' ai requisiti e fornisce un attestato di conformita', su carta semplice, relativo alle prove effettuate. 4.3 La documentazione tecnica relativa al progetto dello strumento di cui all'allegato III permette la valutazione di conformita' ai requisiti del presente decreto nonche' la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dello strumento. Essa deve essere accessibile all'organismo notificato. 4.4 Il fabbricante o il suo rappresentante deve essere in grado di presentare, se richiesi, gli attestati di conformita' dell'organismo notificato.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;40~art9 · fonte del testo
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