Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I punti 5.3.1 e 5.3.2 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, 517, sono sostituiti dai seguenti: "5.3.1 Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che e' stato oggetto della prima fase della procedura deve re- care il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase. 5.3.2 La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia su carta semplice, per ciascuno strumento, un attestato di conformita' contenente i dati necessari all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati. La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora eseguiti. Il fabbricante o il suo rappresentante deve essere in grado di presentare, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo notificato.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;40~art10 · fonte del testo
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