Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 226 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. 1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, o che pur debitamente muniti della predetta marcatura non soddisfano i requisiti del presente decreto benche' siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, informano tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da' al fabbricante o al suo rappresentate un termine perentorio per conformare gli strumenti alle disposizioni sulla marcatura CE e per far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo stesso Ministero. 3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere conforme del Comitato centrale metrico, dispone il ritiro dei predetti strumenti dal mercato e ne vieta oppure ne limita l'immissione sul mercato, informandone immediatamente la Commissione europea. Il ritiro dal mercato e' a cura e spese dell'interessato. 4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 13, nonche' la possibilita' di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle disposizioni richiamate dall'articolo 5, comma 3.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;40~art6 · fonte del testo
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