Art. 13 — Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati

((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:

  • a)utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;
  • b)utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
  • c)utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto al consentito.)) ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.)) ((Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca)).

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2012 al 29 maggio 2026. 66 parole tolte, 405 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competentea ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' il Capo del compartimento marittimoaggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:

aggiunto: a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

aggiunto: b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

aggiunto: c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto al consentito. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4~art13 · fonte del testo

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