Art. 13 — Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati
((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:
- a)utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;
- b)utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
- c)utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto al consentito.)) ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.)) ((Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca)).
Testo vigente dal 29 maggio 2026
