Art. 8 — Presentazione della domanda
Dopo l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto il seguente: "Art. 125-bis (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1. 3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorita' consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.".
Testo vigente dal 18 novembre 1997
