Art. 12 — Titoli di preferenza
Il terzo comma dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dai seguenti: "I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta. Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.".
Testo vigente dal 18 novembre 1997
