Art. 11 — Esclusione dai concorsi
Dopo l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto il seguente: "Art. 126-bis (Esclusione dai concorsi). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, e' stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.".
Testo vigente dal 18 novembre 1997
