L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, e' sostituito dal seguente: "Art. 125 (Indizione del concorso). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura. 2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso puo' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento. 3. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.".

Testo vigente dal 18 novembre 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398~art7 · fonte del testo