Art. 1 — Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale

[1]All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.

  • a)se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
  • b)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
  • c)se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: «5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
  • 5-sexies)se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' aumentata.
  • a)se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
  • b)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
  • c)se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale e' inserito il seguente:

[2]«Art. 609-duodecies

[3]Circostanze aggravanti

[4]Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».

Testo vigente dal 22 marzo 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;39~art1 · fonte del testo

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