Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Testo vigente dal 14 settembre 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 146/2004

    Questione inammissibile
    14 maggio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati, “la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”. L’ordinanza di remissione, infatti, non contiene una neppure minima descrizione della fattispecie, onde consentire la valutazione sulla rilevanza della questione così come proposta dal remittente, non risultando quale sia l’atto impugnato e la modalità della sua redazione e neppure di quale violazione si discuta.

    Art. 3 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost. · Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1993 al 14 settembre 2016. 18 parole tolte.

tolto: Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art3 · fonte del testo

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