Corte costituzionale

Sentenza n. 275/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18d.lgs. 387/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto

legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni

integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 80), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 2000 dal

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Ingenito

Vittorio e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 753 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 22 settembre 2000 (r.o. n. 753 del 2000)

il tribunale di Genova, giudice monocratico del lavoro, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto

legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni

integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 80), che ha modificato l'art. 68, comma 1, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui ha devoluto al

giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la

revoca degli incarichi dirigenziali, per l'asserita violazione degli

artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega, con

riferimento alla previsione della delega di cui all'art. 11, comma 4,

lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,

per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), che ha individuato la precisa

finalità consistente nel "devolvere, entro il 30 giugno 1998, al

giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a),

tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via

incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della

disapplicazione".

L'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio

(promosso con ricorso 27 luglio 1999) avente ad oggetto

l'impugnazione di un atto di revoca di incarico dirigenziale (decreto

ministeriale 20 luglio 1998) proposta da un dipendente del Ministero

delle finanze.

In particolare, con decreto ministeriale del 20 luglio 1998 era

stata revocata nei confronti del ricorrente, con effetto decorrente

dal 9 giugno 1997, la reggenza di divisione presso la direzione

regionale delle entrate della Liguria (conferita con decreto

ministeriale 29 settembre 1993) e, con successivo provvedimento del

27 gennaio 1999, comunicato il 3 marzo 1999, era stata revocata, con

la medesima decorrenza, la corrispondente retribuzione di posizione.

Il ricorrente con la sua domanda giudiziale chiedeva che fosse

dichiarata l'illegittimità dei predetti provvedimenti di revoca,

condannando il Ministero a ripristinare a proprio favore il pregresso

regime economico.

Ritiene il giudice a quo che l'atto di conferimento di un

incarico dirigenziale, al pari dell'atto di revoca, abbia natura di

provvedimento amministrativo.

Questa natura risulterebbe, anzitutto, dalla lettura

dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

secondo cui gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli

incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in

uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono

conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

competente. La partecipazione delle più elevate cariche dello Stato

dimostrerebbe che l'atto di conferimento non può avere mera natura

privatistica e che appartiene necessariamente alla figura dell'atto

autoritativo. Né argomenti contrari potrebbero - sempre secondo il

tribunale - desumersi dal successivo comma 5 del predetto art. 19,

che prevede un procedimento più snello per il conferimento

dell'incarico dirigenziale di fascia inferiore: anche in questo caso

il ruolo assunto dal decreto del dirigente generale sarebbe

incompatibile con la qualifica di atto paritetico, poiché le norme

del citato testo di legge, nel loro complesso, non consentirebbero di

fare una distinzione tra l'uno e l'altro tipo di incarico

dirigenziale, al fine di restringere ad una sola figura tra quelle

enunciate la connotazione pubblicistica.

La natura provvedimentale del conferimento dell'incarico, osserva

il giudice rimettente, non è neppure posta in discussione dalla

circostanza che ad esso si accompagna un contratto stipulato con il

dirigente. Questo fenomeno avrebbe carattere accessorio e la funzione

del provvedimento di conferimento resterebbe quella mirata alla

specifica considerazione dell'interesse pubblico.

Atteso che identica natura di provvedimento amministrativo

presenta l'atto di revoca, che oltretutto soggiace al medesimo

procedimento di adozione, ne seguirebbe l'estraneità di questo

settore aggiuntivo di giurisdizione ai criteri indicati dalla legge

delega. Il decreto delegato, dunque, ampliando la giurisdizione del

giudice ordinario fino al giudizio sull'impugnazione di siffatto

provvedimento, sarebbe andato ben oltre i limiti all'uopo prefissati.

Le norme del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in

particolare l'art. 68 con riferimento all'art. 2, prevedono che i

provvedimenti amministrativi di organizzazione, che si collocano in

una fase nettamente anteriore rispetto al momento gestionale, sono

conosciuti dal giudice ordinario in via solo incidentale e sono

disapplicati se ritenuti illegittimi. Non è dunque prevista alcuna

impugnazione, né alcun annullamento del provvedimento

amministrativo, ma solo la disapplicazione, in una logica che

risulterebbe chiaramente sovvertita con la scelta di affidare al

medesimo giudice anche il giudizio sull'impugnazione del conferimento

e della revoca degli atti dirigenziali.

La mancanza di copertura nella legge delega della disposizione

censurata risulterebbe altresì dal fatto che, venendo in gioco in

tal caso un provvedimento amministrativo in senso proprio, il diritto

soggettivo verrebbe degradato al rango di interesse legittimo e che,

ciononostante, si affiderebbe al giudice ordinario una giurisdizione

di annullamento sugli interessi legittimi del tutto innovativa, in

chiara violazione dei limiti segnati nella delega stessa. Secondo il

tribunale di Genova si tratterebbe non solo del difetto di delega

legislativa, ma addirittura di un contrasto della norma impugnata con

i criteri fissati nella legge di delegazione e richiamati in

precedenza. La ratio dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge

15 marzo 1997, n. 59 sarebbe, invero, quella di attribuire al giudice

ordinario solo le controversie in tema di diritti soggettivi, senza

una vera cognizione sugli interessi legittimi; prova ne sia che gli

atti amministrativi sono conosciuti solo in via incidentale e solo ai

fini della eventuale disapplicazione di quelli illegittimi.

Né la chiara distanza tra i limiti segnati dalla legge delega ed

il contenuto innovatore dell'art. 18 del decreto legislativo n. 387

del 1998 - sempre secondo il giudice a quo - potrebbe essere colmata

aderendo alla tesi secondo cui gli atti di conferimento e di revoca

degli incarichi dirigenziali non hanno attitudine alla degradazione

dei diritti soggettivi ad interessi legittimi. L'effetto di

degradazione sarebbe espressione di un principio generale, che non

risulta in questo caso affatto modificato dalla legge delega.

I dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, peraltro,

sono accentuati, a parere del rimettente, dal rilievo che l'effetto

della disapplicazione dell'atto non potrebbe mai risolversi nel

radicale suo annullamento: la disapplicazione avrebbe come

conseguenza o la mera rimozione degli effetti che un provvedimento

produce nei confronti di un terzo o la caducazione degli effetti che

discendono da una fattispecie complessa, di cui l'atto disapplicato

è parte integrante. In nessun caso, comunque, questo schema potrebbe

riproporsi quando al giudice si affida il potere di giudicare

dell'impugnazione di un atto amministrativo (il conferimento

dell'incarico o la sua revoca), con l'inevitabile conseguenza del suo

eventuale annullamento, in contrasto col principio generale di cui

all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato E) (Legge sul

contenzioso amministrativo). D'altronde sarebbe evidente, rispetto ad

una revoca di incarico illegittima, la insufficienza di una mera

disapplicazione come strumento di tutela; in sostanza, qui non si

tratterebbe solo di disapplicare l'atto presupposto, per poter dare

un assetto diverso al rapporto di gestione, dal momento che lo stesso

atto amministrativo è assunto ad oggetto immediato del giudizio.

La questione, deduce infine il tribunale, è rilevante, perché,

se fondata, comporterebbe la dichiarazione di difetto di

giurisdizione e l'attribuzione della controversia al tribunale

amministrativo regionale.

2. - Avanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, in primo luogo, ha chiesto che venga dichiarata

inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in quanto,

ai sensi dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del

1998, le controversie in materia di pubblico impiego indicate

all'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano comprese

nella giurisdizione del giudice amministrativo se relative a

questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al

30 giugno 1998.

La controversia esaminata dal giudice a quo rientrerebbe, secondo

l'interveniente, nell'ambito applicativo della norma transitoria,

poiché concernerebbe una revoca di incarico dirigenziale conferito

nel 1995 ed avente effetti decorrenti dal 9 giugno 1997.

In breve, la giurisdizione apparterrebbe senz'altro al giudice

amministrativo, senza necessità di applicare la norma censurata dal

giudice rimettente. La questione sollevata, dunque, non sarebbe

rilevante. La situazione dedotta nel giudizio principale, oltretutto,

non sarebbe qualificata, proprio a causa della sua collocazione

cronologica, dalla stipulazione del contratto individuale (e dalle

connesse peculiari forme di tutela); sicché ne risulterebbe

confermata la non pertinenza delle considerazioni svolte dal

tribunale di Genova in ordine ad una disciplina predisposta per

tutt'altra fattispecie.

La questione di costituzionalità, inoltre, sarebbe inammissibile

per una seconda ragione, dovuta al fatto che il rimettente avrebbe

formulato censure in via ipotetica, senza esercitare alcuna opzione

nell'ambito dell'alternativa prospettata sulla portata della norma

denunziata: rispettivamente considerata nell'ordinanza sia come

attributiva al giudice ordinario di una "giurisdizione esclusiva",

sia come derogatoria del principio della degradazione di diritti

soggettivi ad interessi per effetto di provvedimento autoritativo.

Nel merito, poi, la questione sarebbe anche infondata.

In primo luogo, la scelta del legislatore delegato sarebbe

perfettamente compatibile con i limiti stabiliti in termini generali

dalla delega, che avrebbe riservato congrui margini di

discrezionalità al Governo.

Più in particolare, l'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del

1997 andrebbe letto nel suo complesso ed alla luce del rinvio fatto

dalla lettera g) alla precedente lettera a), così ravvisando la

chiara volontà di devolvere al giudice ordinario tutte le situazioni

giustiziabili inerenti il rapporto di lavoro con la pubblica

amministrazione, senza limiti derivanti dall'esistenza di atti

amministrativi.

L'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, oggetto a sua

volta di apposito contratto, rappresenterebbe una modalità di

svolgimento del rapporto di lavoro ormai contrattualizzato.

L'affidamento e la revoca dell'incarico, si osserva, sono eventi che

non originano o risolvono un rapporto diverso da quello considerato

dal legislatore, bensì determinano e fanno cessare obbligazioni

particolari ad tempus sempre definite contrattualmente. Le

controversie in oggetto, dunque, rientrerebbero senza distinzioni in

quelle relative ai rapporti di lavoro, cui si riferirebbe senza

alcuna esclusione la norma delegante.

Il dipendente potrebbe sempre ottenere dal giudice ordinario (ivi

compreso il caso di specie) tutte le misure necessarie a soddisfare

la sua domanda di tutela, con esclusione della rilevanza della

pregiudizialità amministrativa, riservata ai casi sporadici di

impugnative proposte da terzi diversi dal dipendente. La cognizione

del giudice ordinario verrebbe esercitata direttamente sul rapporto,

in relazione a posizioni soggettive non più discriminabili secondo

la nuova disciplina sostanziale, spettando al giudice di adottare

tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna

richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Questa opzione del legislatore, delegante e delegato, sarebbe

oltretutto coerente con le finalità di concentrazione e

semplificazione che ne hanno ispirato, in linea più generale, gli

obiettivi di fondo. Considerato in diritto

1. - La questione incidentale di legittimità costituzionale

riguarda l'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), che ha modificato

l'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego

a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e

specificamente concerne la parte in cui detta norma ha devoluto al

giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la

revoca degli incarichi dirigenziali, e viene prospettata sotto il

profilo del difetto di delega legislativa e della violazione degli

artt. 76 e 77 della Costituzione, con specifico riferimento alla

norma delegante di cui all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge

15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Questa ultima norma di delega avrebbe individuato la precisa

finalità consistente nel "devolvere, entro il 30 giugno 1998, al

giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a),

tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via

incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della

disapplicazione".

2. - Preliminarmente deve essere esaminata la duplice eccezione

di inammissibilità sollevata dalla difesa del Presidente del

Consiglio dei ministri.

L'eccezione è infondata sotto i diversi aspetti prospettati.

Infatti, la disciplina transitoria della devoluzione delle

controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche pone come elemento discriminante la data

del 30 giugno 1998, di modo che tutte le anzidette questioni

attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo a detta data

sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del

lavoro (art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80). Questo

elemento temporale è stato inteso dalla giurisprudenza di

legittimità come riferito non al momento in cui è sorta o è stata

conferita la posizione giuridica tutelata, ma al momento in cui si è

verificata la lesione della stessa posizione giuridica soggettiva:

ove, quindi, la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un

atto (provvedimentale o negoziale che sia) dell'amministrazione, deve

farsi riferimento, ai fini della individuazione dell'organo titolare

di giurisdizione, all'epoca della emanazione dell'atto (v. Cass.,

sezioni unite, 24 febbraio 2000, n. 41).

Di conseguenza, il giudice a quo non poteva risolvere il giudizio

nel senso del mantenimento della giurisdizione al giudice

amministrativo sulla base dell'art. 45 del decreto legislativo n. 80

del 1998, in quanto la revoca delle funzioni di reggenza dirigenziale

era stata disposta con decreto ministeriale 20 luglio 1998, cui aveva

fatto seguito il provvedimento di recupero retributivo nel 1999,

cioè in epoca successiva al 30 giugno 1998.

Neppure è fondata la eccezione di inammissibilità della

questione per una asserita formulazione incerta o ancipite da parte

del giudice a quo, essendone evidente la prospettazione - in nessun

aspetto contraddittoria o perplessa - sotto il profilo esclusivo

dell'eccesso e del difetto di delega legislativa in una successione

logica e priva di ambiguità dei profili denunciati, imperniati

sull'ambito della delega e sulla natura del conferimento degli

incarichi dirigenziali, nonché sul potere di disapplicazione di atto

amministrativo presupposto.

3. - La questione di legittimità costituzionale è priva di

fondamento.

Occorre, anzitutto, precisare che il principio della

disapplicazione, desunto dal giudice a quo dall'art. 5 della legge

20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sul contenzioso amministrativo,

ed il relativo limite ai poteri del giudice ordinario di fronte ad un

atto amministrativo illegittimo non costituiscono una regola di

valore costituzionale, che il legislatore ordinario sarebbe tenuto ad

osservare in ogni caso.

Infatti, resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore

ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad una

valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto

dei rapporti sostanziali - il conferimento ad un giudice, sia

ordinario, sia amministrativo, del potere di conoscere ed

eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di

incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di

intervento giurisdizionale previste (argomentando dall'art. 113,

terzo comma, della Costituzione: ordinanze n. 140 e n. 165 del 2001).

La scelta del legislatore si inquadra nella tendenza a rafforzare

la effettività della tutela giurisdizionale, in modo da renderla

immediatamente più efficace, anche attraverso una migliore

distribuzione delle competenze e delle attribuzioni giurisdizionali,

a seconda delle materie prese in considerazione (v. ordinanza citata

n. 140 del 2001).

In realtà, quale sia la configurazione del rapporto di lavoro

dei pubblici dipendenti ed in particolare quello dei dirigenti (per i

quali può riscontrarsi un elemento concorrente di preposizione ad un

ufficio pubblico), certamente il legislatore delegante e quello

delegato, in attuazione della delega, hanno voluto modellare e

fondare tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione

pubblica (compresi i dirigenti) secondo "il regime di diritto privato

del rapporto di lavoro", traendone le conseguenze anche sul piano del

riparto della giurisdizione, a tutela degli stessi dipendenti, in

base ad una esigenza di unitarietà della materia. Ciò è previsto,

con le esclusioni tassativamente circoscritte, dal comma 4

dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel

testo risultante dalle successive modifiche introdotte dall'art. 33

del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche

al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego),

dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed infine

dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

D'altro canto il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo

conto della specialità del rapporto e delle esigenze del

perseguimento degli interessi generali, le posizioni soggettive degli

anzidetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i

dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela

giudiziaria, nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907

del codice civile come intesa dalla più recente giurisprudenza di

legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000).

Tale tutela è piena, in quanto il giudice ordinario, in funzione

di giudice del lavoro, è abilitato ad adottare, "nei confronti delle

pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento,

costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti

tutelati", con capacità di produrre anche effetti costitutivi o

estintivi del rapporto di lavoro (art. 68 n. 29 del decreto

legislativo 1993, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte

dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387). La

cognizione del giudice del lavoro comprende tutti i vizi di

legittimità, senza che sia possibile operare distinzioni tra norme

sostanziali e procedurali, di modo che allo stesso giudice ordinario

resta affidata la pienezza della tutela, estesa a tutte le garanzie

procedimentali del rapporto previste dalla legge e dai contratti e

quindi comprendente anche i vizi formali.

Né l'esistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle

controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, può costituire limitazione alla

competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo

questi conoscerlo in via incidentale, ai fini della disapplicazione

(art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo citato, in

relazione alla delega contenuta nell'art. 11, comma 4, lettere a) e

g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, risultante dalle modifiche

introdotte dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 recante

"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e

15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del

personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche

amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"),

anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri

nella sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa. Tuttavia è,

comunque, escluso che possa sorgere una pregiudizialità

amministrativa o una esigenza di sospensione del processo civile per

il fatto della pendenza di impugnazione dell'atto avanti al giudice

amministrativo.

4. - La tutela giurisdizionale del rapporto di lavoro dei

dirigenti, ormai senza alcuna esclusione di livelli - essendo

scomparsa ogni differenziazione anche rispetto alla dirigenza

generale - è stata attratta nella devoluzione al giudice ordinario

in funzione di giudice del lavoro, in capo al quale si concentra la

titolarità della giurisdizione sulle posizioni soggettive dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salve le eccezioni

previste.

Infatti, per un verso, in ordine al rapporto di lavoro dei

dirigenti occorre tenere presenti i mutamenti della disciplina

sostanziale dello stesso per effetto del combinato disposto degli

art. 11, comma 4, lettere a) b) e d), nonché comma 6, della legge

15 marzo 1997, n. 59 nel testo vigente, delle modifiche subite

dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (richiamato tra i

criteri direttivi dall'art. 11, comma 4, della citata legge n. 59 del

1997 e contestualmente modificato dal comma 6 dello stesso art. 11

sempre nel testo vigente) ed infine dell'art. 2, comma 4, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 2,

comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Tra le esclusioni dal regime di diritto privato del rapporto di

lavoro non figura più la posizione dei "dirigenti generali ed

equiparati", di modo che tutta la dirigenza, nei diversi livelli, è

soggetta, come gli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche,

al regime di diritto privato (salve le specifiche diverse

disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 80 del 1998)

con il riconoscimento di posizioni di diritto soggettivo nel senso

già specificato.

Sotto il correlativo profilo della tutela giurisdizionale delle

posizioni dei dirigenti (senza alcuna distinzione), i principi ed i

criteri direttivi della delega legislativa (come modificati dalle

disposizioni surrichiamate) prevedono, consequenzialmente,

l'affidamento delle relative controversie di lavoro "alla

giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che

regolano il processo del lavoro", dovendo essere ricomprese in "tutte

le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni" (art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

nel testo vigente, in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, sempre nel surrichiamato testo in vigore).

Pertanto, la disposizione denunciata, che espressamente

ricomprende tra le controversie relative ai rapporti di lavoro

devolute al giudice ordinario quelle concernenti il conferimento e la

revoca degli incarichi dirigenziali (senza distinzione di livello),

risulta completamente in linea con i principi ed i criteri direttivi

che il legislatore delegante aveva voluto fissare per l'emanazione

delle disposizioni correttive ed integrative. In realtà si tratta di

una norma di chiusura e di completamento delle previsioni,

sostanzialmente innovativa per la sola dirigenza generale ed

equiparata, perfettamente adeguata alla espressa indicazione,

contenuta nella delega, di perfezionare "l'integrazione della

disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato",

unificando la tutela giurisdizionale anche per i dirigenti, senza

alcuna distinzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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