Art. 7 — R e c l a m i
Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».
Testo vigente dal 28 gennaio 2004
