Art. 3 — Trasferimento di sovvenzioni
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale e' autorizzato dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita' notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».
Testo vigente dal 28 gennaio 2004
