Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il fornitore del servizio universale e' tenuto:

  • a)ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
  • b)a operare affinche' i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;
  • c)ad applicare i prezzi e le tariffe nonche' le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
  • d)a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».

Testo vigente dal 28 gennaio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-23;384~art6 · fonte del testo

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