Art. 6 — Condizioni economiche
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il fornitore del servizio universale e' tenuto:
- a)ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
- b)a operare affinche' i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;
- c)ad applicare i prezzi e le tariffe nonche' le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
- d)a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».
Testo vigente dal 28 gennaio 2004
