Art. 4 — Servizi riservati
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente: "1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:
- a)il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso;
- b)il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso.". ((2. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto))
Testo vigente dal 17 febbraio 2004
