Art. 12 — Abrogazioni
[1]A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a)il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
- b)il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
- c)i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- d)i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- e)i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- f)i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[2]Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021
[3]MATTARELLA
[4]Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
[5]Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
[6]Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
[7]Lamorgese, Ministro dell'interno
[8]Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
[9]Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali
[10]Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
[11]Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Testo vigente dal 3 aprile 2021
