COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144 Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche' allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumita' pubbliche, il soggetto che intenda realizzare interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi puo' procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, e' rimessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilita' dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano gia' in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia' adottate.4144 Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto e' recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumita' pubbliche, nonche' dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita' paesaggistica dell'intervento. 2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144 2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144 3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144 5-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144 5-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38.4144

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

41

con decorrenza dal 31 dicembre 2023

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".

44

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2021 al 25 luglio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art62 · fonte del testo

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