Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad eccezione di:
- a)navi militari e da trasporto truppe;
- b)unita' da diporto e unita' da diporto veloci;
- c)unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.
Testo vigente dal 27 maggio 2020
