Art. 4 — Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale
Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:
- a)obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
- b)divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c)restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- d)prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attivita' ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalita' di esercizio di un'attivita' professionale;
- e)obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
- f)obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g)obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;
- h)obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;
- i)obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- l)obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;
- m)obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.
Testo vigente dal 14 marzo 2016
