La corte di appello riconosce la sentenza o la decisione di liberazione condizionale quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volonta' di ivi recarsi per stabilire la residenza legale e abituale;
  • b)il fatto per cui la persona e' stata condannata e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;
  • c)la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione alla autorita' competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non puo' comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento e' operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.

Testo vigente dal 14 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38~art10 · fonte del testo

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