Art. 4 — Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari
Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:
- a)obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
- b)divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c)obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
- d)restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
- e)obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
- f)obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
- g)divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali.
Testo vigente dal 11 marzo 2016
