Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:

  • a)obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
  • b)divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
  • c)obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
  • d)restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
  • e)obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
  • f)obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
  • g)divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali.

Testo vigente dal 11 marzo 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36~art4 · fonte del testo

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