Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu' tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3. L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si e' sottratta all'esecuzione o non ha piu' in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Puo', inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata e' stata sorvegliata all'estero.

Testo vigente dal 14 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38~art8 · fonte del testo

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