Art. 6 — Sanzioni
Chiunque pone in essere una delle attivita' illecite di cui all'articolo 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni. (( Si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.)) Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceita'.
Testo vigente dal 2 marzo 2003
