Art. 14 — Disposizioni transitorie e abrogazioni
Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
- a)il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
- b)l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.
Testo vigente dal 26 maggio 2020
