L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle societa'. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le societa' comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o al sistema a terra della societa' avente la stessa funzione. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999.
Testo vigente dal 27 maggio 2020
