Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, e' adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle ispezioni sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non e' stato effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il loro rimborso. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 26 maggio 2020
