Art. 17 — Disposizioni di carattere finanziario
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, pari ad euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 del presente decreto, pari ad euro 202.825, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fatto salvo quanto disposto ai comma 1 e 2 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 21 marzo 2014
