Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Salvo quanto disposto dall'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, per l'implementazione di una banca dati, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l'anno 2014, si provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Testo vigente dal 10 novembre 2014
