Art. 8 — Modifiche alla legge n. 91 del 1981
Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 10, primo comma, secondo periodo, la parola: «2488» e' sostituita dalla parola: «2477»;
- b)all'articolo 11, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile» sono sostituite dalle parole: «entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile»;
- c)l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «13 (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si applica alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.».
Testo vigente dal 14 febbraio 2004
