Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992
Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5;»;
- b)all'articolo 15 il comma 3 e' abrogato;
- c)all'articolo 39 il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 14 febbraio 2004
