Art. 26 — Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura

L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Contratti di collaborazione continuativa). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio. 2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di trentadue unita'; essi scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. 3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unita', in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. 6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. 7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. 8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonche' i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto. 9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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