All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di";
- b)al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
- c)al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "ventisei";
- d)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.". All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";
- b)la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".
Testo vigente dal 18 settembre 2002
