Art. 4 — Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili
Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
