Art. 1-sexies — Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana
Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come "Conservatori della Toscana", sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalita' di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalita' giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalita' di costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresi' che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di proprieta' dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, e' istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attivita' delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano piu' attive e che quindi non siano piu' in grado di svolgere autonomamente attivita' di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformita' alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalita' giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto e' redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 5 febbraio 2006
