All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
- b)al comma 3 dopo la parola: "Chiunque" sono aggiunte le seguenti: ", munito di patente di categoria B, C o D,"; la parola: "veicolo" e' sostituita dalla seguente: "autoveicolo" e le parole da: ", ovvero guida" a: "abilitazione professionale" sono soppresse;
- c)al comma 4 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C o D";
- d)al comma 5 dopo le parole: "sanzione amministrativa" e' aggiunta la seguente: "accessoria".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
