All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera d), punto 2), la parola: "autosnodati," e le parole: "o ad uso speciale" sono soppresse;
- b)al comma 2, lettera a), dopo la parola: "autotreni" le parole: ", autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "ed autoarticolati";
- c)al comma 3 dopo le parole: "Chiunque guidi veicoli" sono inserite le seguenti: "o conduce animali";
- d)al comma 4 dopo le parole: "di cilindrata" la parola: "inferiore" e' sostituita dalle seguenti: "non superiore";
- e)al comma 5 dopo le parole: "se si tratta di" la parola: "autoveicolo" e' sostituita dalla seguente: "veicolo".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
