All'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
- b)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le spese di procedimento.".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
