All'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 le parole: "dei passaggi" sono sostituite dalle seguenti: "degli attraversamenti";
- b)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.";
- c)al comma 9 le parole: "giochi o manifestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "giochi, allenamenti e manifestazioni".
Testo vigente dal 15 settembre 1993
