Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa e il coordinamento strategico. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

  • a)le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
  • b)il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a). Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
  • a)tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
  • b)in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
  • c)in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialita' per la quale partecipano alla selezione;
  • d)che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per cui e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei ((Gruppi)) sportivi militari, se idonei all'attivita' lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono collocati, secondo modalita' e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

Testo vigente dal 14 maggio 2025

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 2025 al 14 maggio 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei tolto: gruppi aggiunto: Gruppi sportivi militari, se idonei all'attivita' lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art48 · fonte del testo

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