Art. 15 — Tesseramento
Il tesseramento e' l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva ((, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato)) e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva ((, anche paralimpici)). Il tesserato ha diritto di partecipare all'attivita' e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata ((e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla societa' sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato)) per i quali e' tesserato, nonche' di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
Testo vigente dal 5 settembre 2023
