Art. 14 — Deposito degli atti costitutivi
Le societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale ((o la Federazione Sportiva Paralimpica)) alla quale sono affiliate. Devono, altresi', dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale ((o alla Federazione Sportiva Paralimpica)), entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
Testo vigente dal 5 settembre 2023
