Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.»;
  • b)all'articolo 34-bis:
  • 1)al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
  • 2)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del comma 3.»;
  • c)all'articolo 34-ter, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
  • d)all'articolo 34-quinquies:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni in materia di commissioni interbancarie»;
  • 2)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni:
  • a)articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;
  • b)articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.»;
  • e)all'articolo 34-sexies, comma 3, dopo le parole: «per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2» sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

Testo vigente dal 26 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-08;36~art2 · fonte del testo

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