Art. 11 — Modifiche all'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorita' pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresi', i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 »;
- b)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) servizio di pagamento: una delle attivita' commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»;
- c)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) operazione di pagamento: l'attivita', fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;».
Testo vigente dal 12 dicembre 2025
