Art. 2 — Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies.». All'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, la parola: «addebitare» e' sostituita dalla seguente: «richiedere»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».

Testo vigente dal 7 febbraio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;230~art2 · fonte del testo

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