Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 114-quater, comma 1, la parola: «membro» e' sostituita dalla seguente: «comunitario»;
- b)all'articolo 114-septiesdecies, comma 1, le parole: «128-bis,» sono soppresse;
- c)all'articolo 128:
- 1)al comma 1, le parole: «commi 6-bis, 6-ter e 6-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6-bis e 6-ter»;
- 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4.»;
- d)all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, le parole: «del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse;
- e)all'articolo 144, comma 5-bis, dopo le parole: «, l'inosservanza degli obblighi previsti» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 120-decies o».
Testo vigente dal 26 maggio 2020
